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Sez. 1, Sentenza n. 6529 del 29/05/1992 (Rv. 477459 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - Alle persone giuridiche | Ricorso alla procedura di cui all'art. 140 cod. proc. civ. oppure a quella di cui all'art. 143 cod. proc. civ. - Legittimità - Presupposti.
Stato
decisa il 1992-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477459-01

Procedimento civile - Notificazione - Alle persone giuridiche

Nel caso in cui la notificazione a persona giuridica non possa essere effettuata a norma del primo comma dell'art. 145 cod. proc. civ. presso la sede legale o effettiva, ai sensi dell'art. 46 cod. civ., per essere stata questa trasferita in luogo sconosciuto senza che si sia provveduto alle prescritte variazioni societarie e senza che risulti altrimenti la sede effettiva, è legittimo fare ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., cioè con le formalità previste per gli irreperibili, quando non sia stata indicata nell'atto la persona fisica che abbia la titolarità del potere rappresentativo. Pertanto, solo in presenza di quest'ultima indicazione, estesa altresì alla residenza, dimora o domicilio della detta persona fisica, non coincidente con la sede della persona giuridica, è necessario, in caso di mancata notifica in tali luoghi, fare ricorso alla procedura di cui all'art. 143 cod. proc. civ., mentre, nell'ipotesi opposta, di mancanza della medesima indicazione, è dato ricorrere alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. sulla base della sola impossibilità di notificazione dell'atto nella sede dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)