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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1156 del 17/01/2019 (Rv. 652199 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notificazione presso l'ultimo domicilio del "de cuius" – Conoscenza da parte dell'Ufficio del nominativo degli eredi – Nullità – Sanatoria – Condizioni.
Stato
decisa il 2019-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652199-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

La notifica dell'avviso di accertamento nei confronti di un contribuente deceduto, notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del "de cuius", è nulla ove gli eredi abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale almeno trenta giorni prima della notificazione: peraltro, atteso che la natura sostanziale dell'avviso di accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, detta nullità deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156, comma 3, c.p.c., qualora l'erede proponga tempestivo ricorso avverso il ruolo, purché ciò avvenga prima della scadenza del termine di decadenza, previsto dalle singole leggi d'imposta, per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)