Sez. 1, Sentenza n. 3077 del 13/03/1992 (Rv. 476238 - 01)
Prova civile - Documentale (prova) - Atto pubblico - Efficacia | Verbali redatti da pubblici ufficiali ex legge n. 689 del 1981 - Efficacia probatoria - Fede privilegiata - Estensione alle circostanze risolventesi in apprezzamenti personali - Inammissibilità.
Prova civile - Documentale (prova) - Atto pubblico - Efficacia
La fede privilegiata che, conformemente al disposto dell'art. 2700 cod.civ., deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 riguarda la constatazione senza alcun margine di apprezzamento di un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e, pertanto, non può estendersi a quelle circostanze (nella specie, superamento della linea stradale di "mezzeria" da parte di un motociclista) che, pur contenute nel documento, si risolvano in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione sensoriale che non può ritenersi fornita, in capo al pubblico ufficiale, di una indiscutibilità maggiore di quella normalmente presente in ciascun soggetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)