Sez. 3, Sentenza n. 4844 del 14/04/2000 (Rv. 535700 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA | Verbali redatti da pubblici ufficiali ex legge n. 689 del 1981 - Efficacia probatoria - Fede privilegiata - Estensione alle circostanze risolventesi in apprezzamenti personali - Inammissibilità.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA
La fede privilegiata, che conformemente al disposto dell'art. 2700 cod. civ., deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, riguarda la constatazione senza alcun margine di apprezzamento di un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e, pertanto, non può estendersi a quelle circostanze che, pur contenute nel documento, si risolvano in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione sensoriale che non può ritenersi fornita, in capo al pubblico ufficiale, di una indiscutibilità maggiore di quella normalmente presenze in ciascun soggetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)