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Sez. L, Sentenza n. 1385 del 27/02/1980 (Rv. 404922 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA (DIRITTI DI) - INIZIATIVA ECONOMICA - IN GENERE - DIRITTO DELL'IMPRENDITORE DI PORRE TERMINE ALL'ATTIVITA INTRAPRESA - SUSSISTENZA - MOTIVI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404922-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA (DIRITTI DI) - INIZIATIVA ECONOMICA - IN GENERE - DIRITTO DELL'IMPRENDITORE DI PORRE TERMINE ALL'ATTIVITA INTRAPRESA - SUSSISTENZA - MOTIVI - IRRILEVANZA.*

Dal principio costituzionale della liberta di iniziativa privata (art 41 cost), discende anche il diritto di porre fine alla intrapresa attivita imprenditoriale, indipendentemente dai relativi motivi, poiche la normativa costituzionale non implica - anche nella sua ulteriore previsione del diritto di sciopero dei lavoratori - lo svolgimento obbligatorio dell'attivita economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi una volta iniziata, soltanto approntandone una limitazione del suo svolgimento, senza pero giungere a paralizzare l'autonomo diritto dell'imprenditore di cessare dalla sua attivita economica di produzione o di scambio.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)