Sez. L, Sentenza n. 3916 del 04/07/1984 (Rv. 435869 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - LIMITI - PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ D'INIZIATIVA ECONOMICA - EFFETTI - CONTRASTO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - LIMITI - PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ D'INIZIATIVA ECONOMICA - EFFETTI - CONTRASTO - ESCLUSIONE.*
L'assoggettabilità del licenziamento collettivo per riduzione di personale alle regole previste dalla disciplina collettiva ed al Sindacato del giudice non è in contrasto con il principio della libertà d'iniziativa economica privata (art. 41 cost.), comportano invece, questo l'assoluta incensurabilità dei licenziamenti solo ove derivanti dalla totale cessazione dell'attività imprenditoriale, non sussistendo un Obbligo dell'imprenditore di rendere conto dell'intenzione di non restare nel mondo della produzione o dello scambio di beni o di servizi. (V 1385/80, mass n 404922 e 404923; (V 1270/79, mass n 397504).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)