Sez. U, Sentenza n. 37200 del 29/05/2025 Cc. (dep. 14/11/2025) Rv. 288797-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca - Ammissione allo stato passivo del credito extracontrattuale o controverso - Poteri di accertamento del giudice della prevenzione - Limiti - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell'ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito del proposto o di credito comunque controverso, il giudice delegato, stante l'assenza di disposizioni di legge che gli attribuiscano autonomi poteri di ricognizione dell'ontologica esistenza della pretesa e del suo ammontare, è vincolato agli esiti del necessario accertamento, compiuto in separato procedimento civile o penale, sull'"an" e sul "quantum" del credito medesimo, salvo il potere di verifica della sua strumentalità rispetto all'attività illecita e dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)