Sez. 1, Sentenza n. 4691 del 28/01/2020 Cc. (dep. 04/02/2020) Rv. 278189 - 02
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca – Provvedimento di ammissione allo stato passivo – Vincolo del giudicato civile – Limiti – Ragioni – Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Ai fini dell'ammissione allo stato passivo, il giudice della confisca, in assenza di una disposizione di legge che estenda in modo generalizzato il suo ambito di intervento, è vincolato agli esiti dell'accertamento definitivo in sede civile sull' "an" e sul "quantum" del credito, salvo il potere di verifica della sua strumentalità rispetto alla attività illecita e dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di rigetto dell'atto di opposizione avverso il provvedimento di ammissione allo stato passivo del credito per un importo inferiore a quello accertato nel giudizio civile, con decisione divenuta irrevocabile perchè comunicata alla amministrazione giudiziaria e da questa non impugnata).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59 com. 6, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)