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Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 02/04/1992 (Rv. 476523 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - In genere | Notificazione effettuata a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 8 secondo comma della legge n. 890 del 1982 - Momento di perfezionamento per il notificante.
Stato
decisa il 1992-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476523-01

Procedimento civile - Notificazione - In genere

La notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, nel caso previsto dall'art. 8 secondo comma della legge n. 890 del 1982 di rifiuto di ricevimento delle persone abilitate ovvero di mancanza, inidoneità od assenza delle stesse oppure di temporanea assenza del destinatario si perfeziona, per il notificante, nel momento del deposito in giacenza del piego perché il termine di dieci giorni dalla data del deposito, indicato dalla citata norma per fissare la data di esecuzione della notifica, nel caso in cui il piego non sia stato in precedenza ritirato dal destinatario, è diretto solo ad escludere che questo possa ricevere pregiudizio processuale prima della scadenza del termine predetto e non a differire, per il notificante, gli effetti di diritto sostanziale e processuale della notifica.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)