Sez. 1, Sentenza n. 4015 del 27/04/1994 (Rv. 486375 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta | Notificazione ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del 1982 - Perfezionamento per il notificante - Momento.
Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta
La notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, nel caso previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 di rifiuto di ricevimento da parte delle persone abilitate, ovvero di mancanza, inidoneità o assenza delle stesse, oppure di temporanea assenza del destinatario, si perfeziona per il notificante al momento del deposito in giacenza del piego, in quanto il termine di dieci giorni dalla data del deposito, indicato dalla citata norma per fissare la data di esecuzione della notifica, nel caso in cui il piego non sia stato in precedenza ritirato dal destinatario, è diretto solo ad escludere che questo possa ricevere pregiudizio processuale prima della scadenza del termine predetto (ovvero della data del ritiro del piego) e non a differire, per il notificante, gli effetti di diritto sostanziale e processuale della notifica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)