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Sez. 3, Sentenza n. 10898 del 25/07/2002 (Rv. 556181 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - RAPPORTI E VERBALI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE PUBBLICHE AUTORITÀ | Valore probatorio - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556181-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - RAPPORTI E VERBALI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE PUBBLICHE AUTORITÀ

Il rapporto della polizia giudiziaria è dotato dell'efficacia probatoria privilegiata del documento fidefacente (art. 2700 cod. civ.) per quanto concerne i fatti materiali che l'autore attesta di avere personalmente percepito o constatato, mentre, per il resto, offre materiale indiziario superabile con prove contrarie di qualsiasi tipo. Tale efficacia probatoria privilegiata del rapporto di polizia giudiziaria costituisce, in ogni caso, concreta esplicazione della pubblica fede, ad esso attribuita, in dipendenza della qualifica soggettiva del suo autore, nel senso che è la sua provenienza da un pubblico ufficiale nell'esercizio di una potestà documentale o attestativa che vale a dotare il rapporto della sua particolare efficacia probatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)