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Sez. 3, Sentenza n. 9620 del 16/06/2003 (Rv. 564288 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA | Verbali della polizia giudiziaria - Fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato - Fatti di cui il pubblico ufficiale ha avuto notizia da altre persone (es., informazioni di polizia, assunzione di testi senza giuramento) - Valore probatorio - Portata - Differenze - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564288-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA

In materia di procedimento civile, i rapporti ed i verbali della polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato (salvo il potere - dovere del giudice di valutare liberamente, ai fini del proprio convincimento, l'esattezza delle operazioni effettuate ed i relativi risultati), mentre per ciò che attiene alle altre circostanze di cui lo stesso pubblico ufficiale ha avuto notizia da altre persone - tra cui anche informazioni di polizia ed assunzione di testi senza giuramento- i suindicati rapporti forniscono pur sempre al giudice un materiale indiziario utilizzabile, se non superato da prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2735, Cod. Civ. art. 2699, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)