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Sez. 1, Sentenza n. 11604 del 28/06/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156480 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156480-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - NOZIONE.*

I motivi di ricorso per Cassazione, per non incorrere nella sanzione di inammissibilità per genericità, devono concretarsi nella indicazione precisa e determinata dei punti di fatto e di diritto che si intendono sottoporre al giudice dell'impugnazione e nella esposizione chiara, seppur concisa, delle censure che si intendono muovere con la esposizione delle ragioni su cui tali censure si fondano. (Conf mass n 150607; (Conf mass n 154072).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)