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Sez. 1, Sentenza n. 9328 del 26/06/1981 Ud. (dep. 21/10/1981) Rv. 150607 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - MOTIVI GENERICI - NOZIONE - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150607-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - MOTIVI GENERICI - NOZIONE - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - NOZIONE.*

Il motivo di impugnazione è da considerarsi generico e, come tale, inammissibile, allorquando non sia possibile desumere quale critica si intenda muovere alla sentenza impugnata, in modo da non consentire al giudice superiore di individuare e di controllare, nei suoi precisi termini, la censura che viene rivolta al precedente giudizio e di esercitare, con riferimento alla stessa, il proprio Sindacato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)