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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14969 del 16/07/2015 (Rv. 636185 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Elezione di domicilio da parte del ricorrente presso la cancelleria della Corte - Notificazione del controricorso- Validità - Indicazione anche dell'indirizzo "PEC" - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636185-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 366, comma 2, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 25, comma 1, lett. i), n. 1, della l. 12 novembre 2011, n. 183, è valida la notificazione del controricorso effettuata presso la cancelleria della Corte di cassazione, quando il ricorrente abbia volontariamente eletto domicilio in Roma, presso la stessa cancelleria, senza che rilevi l'indicazione, nel ricorso, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicata al proprio ordine, poiché la notificazione a questo indirizzo presuppone che non vi sia contestuale volontaria elezione di domicilio in Roma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 25 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)