Sez. 3, Sentenza n. 4721 del 26/08/1982 (Rv. 422672 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - FONDO RUSTICO E URBANO (COSTRUZIONE URBANA SU FONDO RUSTICO) - DISCIPLINA EX ART. 11 LEGGE N. 253 DEL 1950 - DETERMINAZIONE DELL'AREA, PARI AL DOPPIO DI QUELLA CHE DOVRÀ OCCUPARE IL FABBRICATO, ESENTE DAL REGIME VINCOLISTICO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - FONDO RUSTICO E URBANO (COSTRUZIONE URBANA SU FONDO RUSTICO) - DISCIPLINA EX ART. 11 LEGGE N. 253 DEL 1950 - DETERMINAZIONE DELL'AREA, PARI AL DOPPIO DI QUELLA CHE DOVRÀ OCCUPARE IL FABBRICATO, ESENTE DAL REGIME VINCOLISTICO - CRITERI.*
L'art. 11 della legge 23 maggio 1950 n. 253 - in forza del quale sono esenti dalle proroghe e vincoli previsti dalle leggi sui contratti agrari i terreni, anche se parti di maggiori appezzamenti, sui quali il proprietario intenda costruire edifici di abitazione, limitatamente ad un'area pari al doppio di quella che dovrà occupare il fabbricato - va inteso nel senso che detta area deve essere riferita a quella su cui insiste la base del fabbricato, ad essa aggiungendosi solamente lo spazio da utilizzare come pertinenza, in stretta connessione cioè con l'immobile, senza che possano rilevare - per legittimare il rilascio anche della residua parte dello appezzamento - considerazioni di opportunità amministrativa- urbanistica. (Conf 2510/76, mass n 381310).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)