Sez. L, Sentenza n. 7165 del 10/05/2003 (Rv. 562854 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE | Disciplina transitoria ex art. 5, comma primo, legge n. 297 del 1982 - Liquidazione dell'indennità di anzianità per i dipendenti in servizio alla data del 30 maggio 1982 - Modalità di computo - Prosecuzione del rapporto oltre la suddetta data - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE
La liquidazione dell'indennità di anzianità al 31 maggio 1982, prevista, dell'art. 5, primo comma, della legge n. 297 del 1982, per i lavoratori il cui rapporto sia iniziato prima dell'entrata in vigore della stessa legge, deve avvenire con riguardo alle disposizioni legali e contrattuali in vigore in quel momento, non rilevando in senso contrario la circostanza che il rapporto permanga in vita e che l'indennità così liquidata costituisca il primo accantonamento per i lavoratori in servizio all'atto dell'entrata in vigore del nuovo metodo di calcolo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto degli ex dipendenti della società Autostrade al computo, nella parte di T.F.R. costituita dall'indennità di anzianità maturata al 30 maggio 1982, dello scatto di anzianità in corso di maturazione a detta data, essendo in tal senso disposto dall'art. 22 del relativo CCNL, ritenendo non rilevante che il rapporto fosse rimasto in vita dopo la suddetta data del 30 maggio 1982).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)