Sez. L, Sentenza n. 9283 del 02/09/1995 (Rv. 493887 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Disciplina transitoria ex art. 5 legge n. 297 del 1982 - Censura del rapporto - Configurabilità - Assimilabilità alla risoluzione per giusta causa oggettiva - Esclusione - Conseguenze - Esclusione del computo di trattamenti contrattuali previsti in assenza di un recesso per giusta causa - Esclusione del computo dal calcolo dell'indennità di anzianità - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
La disciplina transitoria dettata dall'art. 5 della legge 29 maggio 1982 n. 297 (in tema di trattamento di fine rapporto) nel prevedere - nell'ambito del mutamento intervenuto nei criteri di liquidazione dell'indennità di fine rapporto, incentrati sul sistema dell'accantonamento e non più su quello dei coefficienti finali - la conservazione, fino al 31 maggio 1982 (data di entrata in vigore del nuovo sistema), dei precedenti criteri di liquidazione per i lavoratori il cui rapporto sia iniziato anteriormente a tale data, pone, pur nella continuità reale del rapporto di lavoro, una cesura che peraltro non è assolutamente assimilabile alla risoluzione per giusta causa (sia pur oggettiva). Ne consegue che tale cesura non può essere invocata per escludere dal calcolo dell'indennità di anzianità maturata al 31 maggio 1982 trattamenti contrattuali la cui spettanza sia collegata all'assenza di un recesso per giusta causa.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)