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Sez. 3, Sentenza n. 9619 del 16/09/1991 (Rv. 473862 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Eccezione di inadempimento | Domanda di risoluzione del contratto - Reciprocità degli inadempimenti - Eccezione del convenuto - Inadempimento colpevole - Accertamento - Valutazione comparativa dei comportamenti di entrambe le parti - Necessità - Criteri - Accertamento - Natura - Sindacato di legittimità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473862-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Eccezione di inadempimento

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, alla quale sia stata opposta dal convenuto la reciprocità degli inadempimenti, comporta un giudizio comparativo dei rispettivi comportamenti che, al di là del semplice dato cronologico, li investa nei loro rapporto di dipendenza e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, e che consenta, così, di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum". Tale accertamento di fatto è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1543, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)