Sez. L, Sentenza n. 307 del 16/01/1996 (Rv. 495435 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Opponibilità nel caso di inadempimento non grave - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO
Quando l'inadempimento di una parte non sia grave il rifiuto dell'altra di eseguire la propria prestazione non è giustificato, data l'assenza del requisito della buona fede, identificabile in un comportamento che oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà risulti ragionevole e logico in senso oggettivo.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)