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Sez. L, Sentenza n. 307 del 16/01/1996 (Rv. 495435 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Opponibilità nel caso di inadempimento non grave - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495435-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

Quando l'inadempimento di una parte non sia grave il rifiuto dell'altra di eseguire la propria prestazione non è giustificato, data l'assenza del requisito della buona fede, identificabile in un comportamento che oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà risulti ragionevole e logico in senso oggettivo.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)