Sez. 1, Sentenza n. 21309 del 21/10/2016 Cc. (dep. 04/05/2017) Rv. 270579 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Ergastolo - Isolamento notturno - Abrogazione implicita - Conseguenze - Raccomandazione del Comitato dei Ministri della Comunità Europea del 12 febbraio 1987 - Seconda parte, punto 8, delle "Regole minime per il trattamento dei detenuti" - Principio di alloggiamento in camere individuali - Cogenza - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'isolamento notturno del condannato all'ergastolo è stato implicitamente abrogato dalla disposizione di ordinamento penitenziario che stabilisce che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti, per cui non ha carattere cogente, e può essere derogata anche a causa di difficoltà strutturali ed organizzative, la disposizione del punto 8 della Seconda parte delle "Regole minime per il trattamento dei detenuti", di cui alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri della Comunità Europea del 12 febbraio 1987, per la quale i detenuti devono in linea di principio essere alloggiati durante la notte in camere individuali.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)