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Sez. 1, Sentenza n. 20142 del 25/02/2011 Cc. (dep. 20/05/2011) Rv. 250235 - 01

PENA - PENE DETENTIVE | Ergastolo - Isolamento notturno - Diritto del condannato ad ottenerlo - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250235-01

PENA - PENE DETENTIVE

L'isolamento notturno del condannato all'ergastolo non é oggetto di un diritto soggettivo, in quanto la previsione di tale modalità esecutiva della pena é stata implicitamente abrogata dalla disposizione di ordinamento penitenziario che stabilisce che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti. (La Corte ha poi precisato che le prescrizioni di fonte internazionale sull'alloggiamento notturno dei detenuti in camere individuali non hanno natura cogente). (Conforme Sez. I, 25 febbraio 2011 n. 22072, non massimata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Pen. art. 25 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)