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Sez. 3, Sentenza n. 2354 del 14/07/1987 Cc. (dep. 17/09/1987) Rv. 176685 - 01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - IN GENERE - LEGITTIMATI A PROPORRE ISTANZA - CUSTODE CANCELLIERE - ESCLUSIONE - RAGIONI - CUSTODE EXTRANEUS - SUSSISTENZA DI INTERESSE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1987-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176685-01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - IN GENERE - LEGITTIMATI A PROPORRE ISTANZA - CUSTODE CANCELLIERE - ESCLUSIONE - RAGIONI - CUSTODE EXTRANEUS - SUSSISTENZA DI INTERESSE - FONDAMENTO.*

Non è legittimato a proporre incidente di esecuzione il custode cancelliere perché fa parte dell'ufficio del giudice ed è legato da rapporto organico con l'amministrazione, sicché non può subire un pregiudizio dal provvedimento giudiziale; è invece legittimato il custode extraneus, che si pone come uno dei soggetti del rapporto giuridico di cui la pubblica amministrazione è l'altro soggetto e che - pur esercitando una pubblica funzione ed essendo un ausiliario del giudice - in dipendenza proprio dell'esecuzione può assumere una posizione autonoma rispetto all'amministrazione, sì da poter avere un proprio interesse da far valere rispetto a questa. (V mass n 142374; (V mass n 160081).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)