Sez. 1, Sentenza n. 10383 del 22/10/1997 (Rv. 509124 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Presupposti - Profilo soggettivo - Nel caso di persona giuridica - Valutazione - Specialità dei criteri - Configurabilità - Esclusione - Oggetto della valutazione - Stato soggettivo dell'organo - Irrilevanza di quanto eventualmente conosciuto al di fuori del rapporto organico - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Il presupposto soggettivo della revocatoria promossa nei confronti di una società di capitali, non conosce criteri differenziati di valutazione dello stato di " scienza " o di " ignoranza " dello stato di insolvenza, ed infatti tali stati soggettivi, nel caso delle persone giuridiche, si identificano normalmente, in quelli delle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza in virtù del nesso organico, e pertanto si assoggettano ai criteri di valutazione generale, senza che sia possibile e legittimo - d'altronde - distinguere fra ciò che l'organo abbia conosciuto in ragione del rapporto di rappresentanza organica, e quanto, eventualmente, egli abbia invece appreso attraverso le personali relazioni familiari.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)