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Sez. 1, Sentenza n. 5106 del 29/03/2012 (Rv. 622181 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Atto compiuto da una società di capitali - "Scienza" o "ignoranza" dello stato d'insolvenza - Riferibilità al legale rappresentante - Fondamento - Mutamento soggettivo - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622181-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Il presupposto soggettivo dell' azione revocatoria promossa nei confronti di società di capitali non conosce criteri differenziati di valutazione dello stato di "scienza" o di "ignoranza" dello stato d'insolvenza, che, pertanto, nel caso delle persone giuridiche, si identificano normalmente in quelli delle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza in virtù del nesso organico; ne discende che il mutamento della persona dell'amministratore non incide sulla riferibilità all'ente della volontà negoziale espressa da quello precedente, nè comporta che debba aversi riguardo alla "scientia" o "inscientia" del nuovo amministratore, anzichè di quello che ha concluso il contratto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)