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Sez. 5 - , Sentenza n. 8283 del 04/04/2018 (Rv. 647685 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | "Premio di fermo temporaneo del naviglio" - Art. 14 l.r. siciliana n. 26 del 1987 - Azione per il rimborso della ritenuta alla fonte - Domanda fondata sull'illegittimità della ritenuta - Legittimato passivo - Individuazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647685-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di rimborso della ritenuta d'acconto, operata sul "premio di fermo temporaneo del naviglio" di cui all'art. 14 della l.r. siciliana n. 26 del 1987, mediante la quale si contesti non l'entità di detta ritenuta bensì la legittimità della stessa, legittimato passivo è l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che concede tale premio, mentre la Camera di Commercio si limita ad effettuare il pagamento, trattenendo la ritenuta, in esecuzione di funzioni amministrative delegate.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 27/05/1987 num. 26 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)