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Sez. U, Sentenza n. 9074 del 06/06/2003 (Rv. 563986 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie tra sostituito e sostituto d'imposta concernenti la legittimità della ritenuta d'acconto - Giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa a indennità per incentivo d'esodo.
Stato
decisa il 2003-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563986-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La controversia tra sostituito e sostituto d'imposta relativa alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo è devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, atteso che l'indagine su detta legittimità non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria, avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita con effetti di giudicato sostanziale dal giudice cui spetta la relativa cognizione "ratione materiae", in litisconsorzio necessario con l'amministrazione finanziaria. Infatti, la lite tributaria, anche con riferimento al solo "quantum" della ritenuta d'acconto operata su somme dovute al dipendente, è integrata dalla semplice controversia circa la legittimità della trattenuta fiscale, indipendentemente dal fatto che la controversia sia insorta a seguito d'iniziativa dell'amministrazione o meno (Fattispecie relativa ad applicazione dell'aliquota prevista per la tassazione del trattamento di fine rapporto anche a somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di incentivo dell'esodo, in violazione dell'art. 17, comma quarto "bis", del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione alla quale il dipendente aveva convenuto in giudizio, davanti al giudice ordinario, il datore di lavoro, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di erronea applicazione dell'aliquota maggiore in luogo di quella ridotta).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)