Sez. 2, Sentenza n. 22909 del 25/10/2006 (Rv. 592698 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Ordinanza di convalida dell'ordinanza ingiunzione opposta - Natura decisoria - Conseguenze - Improseguibilità del giudizio e impugnabilità con ricorso per cassazione - Eventuale prosecuzione del giudizio di merito - Conseguenze - Nullità assoluta della sentenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il provvedimento di convalida dell'ordinanza ingiunzione, che può essere emesso a definizione del giudizio nelle ipotesi previste dall'art. 23, quinto comma, della legge n. 689 del 1981, ha contenuto decisorio e definitivo, e valore sostanziale di sentenza. Pertanto, tale provvedimento è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi del predetto art.23, quinto comma, e, qualora, nonostante l'emissione dell'ordinanza di convalida, il giudizio prosegua dinanzi al giudice adito, esso va dichiarato improseguibile, e la sentenza emessa a sua definizione è viziata da nullità insanabile.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)