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Sez. 1, Sentenza n. 12874 del 30/05/2006 (Rv. 589735 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Ordinanza di convalida dell'ordinanza ingiunzione opposta - Natura decisoria - Conseguenze - Rimedi esperibili - Revocabilità da parte del giudice - Esclusione - Impugnazione - Necessità.
Stato
decisa il 2006-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589735-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE

Il provvedimento di convalida dell'ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di sanzioni amministrative, contemplato dall'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, pur assumendo la veste formale di ordinanza, ha contenuto decisorio e definitivo, e valore sostanziale di sentenza. Pertanto tale provvedimento non è revocabile dallo stesso giudice che lo abbia emesso nonostante l'omesso deposito, da parte dell'amministrazione irrogante, dei documenti di cui al secondo comma del medesimo articolo (deposito necessario a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 507 del 1995), ma solo dall'opponente impugnabile con i mezzi consentiti dalla citata disposizione normativa (nella specie, "ratione temporis", ricorribile per cassazione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)