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Sez. 5, Sentenza n. 843 del 17/01/2014 (Rv. 629248 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Art. 391 bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ. - Norma eccezionale incidente sulla formazione del giudicato - Interpretazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629248-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

In tema di impugnazioni, dall'art. 391 bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., va desunta una norma incidente sulla formazione del giudicato, secondo l'art. 324 cod. proc. civ., di carattere eccezionale (e, quindi di stretta interpretazione), per la quale proposizione di un ricorso per revocazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata solo ove il ricorso per cassazione sia stato accolto, dovendosi invece, ritenere che per evitare la proposizione di ricorsi meramente dilatori e diretti ad impedire la formazione del giudicato, qualora una sentenza della Corte di cassazione abbia rigettato il ricorso, e lasciato immutata la decisione impugnata, tanto per ragioni processuali, quanto per la reiezione dei motivi di merito, si formi il giudicato, che non è inciso dalla proposizione (o dalla astratta proponibilità) di un ricorso per revocazione. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva sancito la legittimità di un diniego di definizione di una lite fiscale pendente, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ritenendo inconfigurabile, alla data di entrata in vigore di quest'ultima, la stessa pendenza di quella lite, già precedentemente definita dalla medesima Corte avverso la cui sentenza l'odierna ricorrente aveva poi inammissibilmente esperito il rimedio della revocazione ex artt. 395, n. 4, e 391 bis cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)