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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21863 del 05/12/2012 (Rv. 624239 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Domanda di equa riparazione - Art. 4 della legge n. 89 del 2001 - Termine di proponibilità - Decorrenza - Definitività del provvedimento - Individuazione - Riferimento alla data del deposito della decisione della Corte di cassazione - Necessità - Pendenza del termine per la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ. - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624239-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il cui "dies a quo" è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento, nell'ambito del quale la violazione si assume violata, occorre aver riguardo al momento del deposito della decisione della Corte di cassazione, la quale, nel caso di rigetto (o dichiarazione di inammissibilità) del ricorso, determina il passaggio in giudicato della sentenza, non essendo lo stesso impedito dalla pendenza del termine per la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Legge 21/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)