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Sez. 2, Sentenza n. 159 del 20/01/1971 Ud. (dep. 03/06/1971) Rv. 118121 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFIZI O RAGGIRI - CONSEGNA DI ASSEGNO POSTDATATO - SUSSISTENZA DEL RAGGIRO - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1971-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118121-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFIZI O RAGGIRI - CONSEGNA DI ASSEGNO POSTDATATO - SUSSISTENZA DEL RAGGIRO - CONDIZIONE.*

La consegna di un assegno postdatato costituisce raggiro idoneo alla configurazione del delitto di truffa quando l'accettazione del titolo da parte del prenditore sia effetto della maliziosa condotta dell'agente che, al fine di trarre in inganno l'accettante e di vincerne la resistenza a ricevere, in luogo del denaro contante, quel titolo di credito, gli abbia assicurato mendacemente l'esistenza della relativa provvista in banca e abbia profittato di altre particolari circostanze.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)