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Sez. L, Sentenza n. 2774 del 06/02/2008 (Rv. 601588 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Lavoro agricolo - Omessa comunicazione all'INPS del prolungamento del rapporto di lavoro oltre l'iniziale termine di scadenza - Sanzionabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601588-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO

In materia di lavoro agricolo, l'art. 9 quater, quarto comma, del d.l. primo ottobre 1996, n. 510, - convertito nella legge n. 608 del 1996 - sussume nel suo ambito applicativo anche l'omessa comunicazione all'INPS del prolungamento del rapporto di lavoro oltre l'iniziale termine di scadenza, posto che anche la descritta condotta viola l'interesse dell'istituto alla tempestiva ed analitica conoscenza dei rapporti di lavoro in corso, risultando comunque indifferente che il rapporto prolungato abbia caratteristiche del tutto uguali rispetto a quelle del rapporto per cui già era avvenuta la comunicazione. Ne consegue che la mancata ottemperanza dell'obbligo di comunicazione è autonomamente sanzionata dal successivo comma 18.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 quater com. 4 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)