Sez. L, Sentenza n. 4781 del 09/03/2004 (Rv. 570915 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Lavoro agricolo - Obbligo di comunicazione dell'assunzione a diversi soggetti - Modalità - Attraverso i moduli previsti dalla legge - Necessità - Mancato invio di alcune delle comunicazioni previste o nelle modalità previste - Sanzionabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO
In materia di lavoro agricolo, l'art. 9 quater, quarto comma, del D.L. primo ottobre 1996, n. 510, - convertito nella Legge n. 608 del 1996 - con clausola di salvezza per il decreto decaduto pone a carico dell'imprenditore non il semplice obbligo di regolare tenuta del registro d'impresa, ma distinti obblighi di comunicazione e di comportamento nei confronti di soggetti diversi (tenuta del registro, denuncia all'INPS e all'Ufficio del lavoro dell'avvenuta assunzione, consegna di copia della dichiarazione di assunzione ai lavoratori), da assolversi non in qualsiasi forma idonea allo scopo ma solo mediante fogli a lettura ottica tratti dal registro d'impresa, con la conseguenza che la mancata ottemperanza ad ogni singolo obbligo è autonomamente sanzionata dal successivo comma 18.
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 quater com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)