diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 27048 del 19/12/2014 (Rv. 633724 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Proroga del termine che scade di sabato - Applicabilità ai procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633724-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO

La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006, ma anche a quelli già pendenti a tale data, in forza dell'art. 58, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che, tuttavia, non essendo una norma d'interpretazione autentica, dispone solo per l'avvenire, e, quindi, opera limitatamente ai termini in scadenza dopo la sua entrata in vigore, il 4 luglio 2009, e non a quelli che, a tale data, risultino già scaduti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha dichiarato inammissibile l'appello relativamente ad un procedimento instaurato antecedentemente al 1° marzo 2006, poiché il termine perentorio di trenta giorni, di cui all'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, era scaduto prima del 4 luglio 2009).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 6, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1, Legge 18/06/2009 num. 269 art. 58 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)