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Sez. L, Sentenza n. 741 del 03/02/1981 (Rv. 411215 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ASSUNZIONE DI PROVE IN PRIMO GRADO COL RITO ORDINARIO - RINNOVAZIONE DELLE MEDESIME PROVE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411215-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ASSUNZIONE DI PROVE IN PRIMO GRADO COL RITO ORDINARIO - RINNOVAZIONE DELLE MEDESIME PROVE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Poiche la distinzione fra giudice ordinario e giudice del lavoro non involge questioni di Competenza o di Costituzione del giudice, ma di semplice diversita di rito, che non influisce sulla validita della sentenza e dell'attivita processuale svolta dal giudice ordinario, anziche dal giudice del lavoro, non deve essere disposta in grado di appello la rinnovazione delle prove gia assunte in primo grado col rito ordinario anziche con quello del lavoro, ove tale rinnovazione non risulti necessaria e utile ai fini della decisione. (V 5141/78, mass n 394894).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)