Sez. 3, Sentenza n. 5141 del 09/11/1978 (Rv. 394894 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI APPELLO CON RITO ORDINARIO ANZICHE CON QUELLO PREVISTO PER LE CAUSE DI LAVORO - NULLITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI APPELLO CON RITO ORDINARIO ANZICHE CON QUELLO PREVISTO PER LE CAUSE DI LAVORO - NULLITA - ESCLUSIONE.*
La distinzione fra giudice ordinario e giudice del lavoro non involge una questione di Competenza e tanto meno di Costituzione del giudice, ma di semplice diversita di rito; pertanto, l'avere la Corte di appello giudicato una causa agraria con rito ordinario anziche con quello previsto per le controversie di lavoro, non costituisce ragione di nullita della sentenza. (V 807/77, mass n 384404; (V 782/77, mass n 384379; (Conf 1549/73, mass n 364351).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1, Legge 02/03/1963 num. 320 art. 2, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)