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Sez. L - , Ordinanza n. 6269 del 04/03/2019 (Rv. 653182 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Obbligazione risarcitoria - Emolumenti previdenziali e indennitari - "Compensatio lucri cum damno" - Operatività - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653182-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"

In tema responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto (nella specie rendita Inail, pensione privilegiata ed incentivo all'esodo agevolato), in quanto tale indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità del terzo autore del fatto illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1910, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)