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Sez. 3 - , Sentenza n. 14362 del 27/05/2019 (Rv. 654202 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Infortunio "in itinere" mortale - Liquidazione del danno - Rendita Inail in favore dei congiunti del lavoratore - "Compensatio lucri cum damno" - Necessità - Diritto al residuo risarcimento - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2019-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654202-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

La rendita vitalizia in favore del coniuge superstite del lavoratore vittima di un infortunio "in itinere", così come quella temporanea liquidata ai figli, assolve ad una funzione di "anticipo" del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal familiare deceduto e va, quindi, detratta dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, da parte del terzo responsabile del fatto illecito ai congiunti, i quali, di conseguenza, hanno diritto ad ottenere l'importo residuo, nel caso in cui il danno liquidato sia stato soltanto in parte coperto dalla predetta prestazione assicurativa, e non somme ulteriori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)