diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2072 del 29/01/2013 (Rv. 624956 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Contratti di mutuo agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 - Anatocismo - Limitazioni di cui all'art. 1283 cod. civ. - Applicabilità - Usi normativi, anteriori al 1942, che consentissero l'anatocismo oltre i limiti poi previsti da tale norma - Insussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624956-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO

In tema di mutuo agrario di miglioramento disciplinato dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e con riferimento al calcolo degli interessi di mora, devono ritenersi applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 cod. civ., non rilevando, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta e non essendo l'anatocismo previsto dalla legislazione di settore, in deroga all'art. 1283 cod. civ.; poiché con riguardo al suddetto mutuo non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dall'art. 1283 cod. civ., sono illegittime tanto le pattuizioni, quanto i comportamenti - ancorchè non tradotti in patti - che si risolvano in un'accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 05/07/1928 num. 1760 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)