Sez. U, Ordinanza n. 14660 del 05/07/2011 (Rv. 617732 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Conflitto reale negativo di giurisdizione - Indicazione di una terza giurisdizione da parte del giudice successivamente adito - Proponibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
E ammissibile in ogni tempo il ricorso per cassazione recante la denuncia del conflitto negativo di giurisdizione nel caso in cui, dopo che il primo giudice abbia declinato la giurisdizione, questa sia stata negata anche dal giudice innanzi al quale il giudizio sia stato riassunto e che abbia ritenuto spettare la giurisdizione ad un terzo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Costituzione art. 111 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)