diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2002 del 26/03/1980 (Rv. 405633 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - IN GENERE - AUTONOMO CENTRO DI IMPUTAZIONE DI ATTI E COMPORTAMENTI - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - ATTIVITA COSTITUENTE UN FATTO ILLECITO IN DANNO DI UN TERZO - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA DELL'AZIENDA NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - INSUSSISTENZA - CONFORMITA DELL'ATTIVITA PREDETTA E DELIBERAZIONI COMUNALI - IRRILEVANZA - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL COMUNE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1980-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405633-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - IN GENERE - AUTONOMO CENTRO DI IMPUTAZIONE DI ATTI E COMPORTAMENTI - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - ATTIVITA COSTITUENTE UN FATTO ILLECITO IN DANNO DI UN TERZO - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA DELL'AZIENDA NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - INSUSSISTENZA - CONFORMITA DELL'ATTIVITA PREDETTA E DELIBERAZIONI COMUNALI - IRRILEVANZA - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL COMUNE - CONFIGURABILITA.*

L'azienda comunale elettricita ed acque di Roma, come le aziende municipalizzate in genere, non e mero strumento passivo del comune, ma integra un autonomo centro d'imputazione di Atti e comportamenti, e dei correlativi rapporti giuridici, con propria capacita d'agire e con la correlativa responsabilita anche extracontrattuale. Pertanto, qualora l'attivita di detta azienda configuri un fatto illecito in danno di un terzo (nella specie, approvazione di acque pubbliche in violazione di diritto di utenza spettante alla societa acqua Pia antica marcia), la circostanza che tale attivita sia conforme a deliberazioni comunali, od anche puramente esecutiva delle medesime, puo valere ad implicare la responsabilita solidale del comune, ovvero puo spiegare rilievo nei rapporti interni con quest'ultimo, ma non e idonea ad escludere o limitare la responsabilita della azienda stessa nei confronti del danneggiato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)