Sez. 1, Sentenza n. 11322 del 27/05/2005 (Rv. 581139 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - IN GENERE | Responsabilità per danno a terzi - Occupazione appropriativa - Condizioni.
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - IN GENERE
La particolare soggettività riconoscibile alle aziende municipalizzate anche prima della trasformazione in enti strumentali dotati di personalità giuridica per effetto della legge n. 142 del 1990 non esclude, in associazione ai principi sulla responsabilità e imputabilità del fatto illecito, che ove l'azienda abbia dato un contributo causale alla determinazione del danno ingiusto, secondo lo schema dell'art. 2043 cod. civ., di esso sia chiamata a rispondere a titolo solidale, particolarmente in materia d'occupazione appropriativa, tenendo però conto che, ove l'irreversibile trasformazione del fondo sia avvenuta in pendenza del termine d'occupazione temporanea legittima, il danno si verifica solo con lo spirare di tale termine, a causa della mancata tempestiva emanazione del decreto d'esproprio, che è imputabile al solo ente espropriante, ove l'azienda municipalizzata, incaricata della realizzazione dell'opera (nella specie, azienda di trasporti delegata alla costruzione di rimessa per i propri veicoli), non sia stata altresì delegata alla conduzione della procedura espropriativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 2, Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)