Sez. 5, Sentenza n. 4898 del 12/05/1972 Ud. (dep. 06/07/1972) Rv. 121599 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - ASSOLUZIONE IN APPELLO DA UNO DEI REATI UNIFICATI COL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - DIMINUZIONE DELLA PENA COMPLESSIVA O DIMINUZIONE DELLA PENA BASE - CRITERI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - ASSOLUZIONE IN APPELLO DA UNO DEI REATI UNIFICATI COL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - DIMINUZIONE DELLA PENA COMPLESSIVA O DIMINUZIONE DELLA PENA BASE - CRITERI.*
Il giudice di appello, pronunciando l'assoluzione per uno dei reati unificati sotto il vincolo della continuazione che non sia quello piu grave in relazione al quale viene determinata la pena base, deve diminuire congruamente la pena irrogata in aumento per la continuazione. Se l'assoluzione riguardi, invece, il reato piu grave, e necessario determinare di nuovo anche la pena base alla stregua della minore gravita del reato che viene in considerazione a tale fine. Se non si operasse la riduzione nei due casi indicati si infliggerebbe, per i rimanenti fatti di continuazione, una pena aumentata con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius, quando appellante e il solo imputato. (V 105452, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 3, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)