Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 25/01/1985 Ud. (dep. 29/04/1985) Rv. 168897 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - ESCLUSIONE DELLA CONTINUAZIONE A SEGUITO DI ASSOLUZIONE PER IL REATO MENO GRAVE O PER QUELLO PIÙ GRAVE - DETERMINAZIONE DELLA PENA - CRITERI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - ESCLUSIONE DELLA CONTINUAZIONE A SEGUITO DI ASSOLUZIONE PER IL REATO MENO GRAVE O PER QUELLO PIÙ GRAVE - DETERMINAZIONE DELLA PENA - CRITERI.*
Il giudice di appello, ove escluda la continuazione pronunciando l'assoluzione per il reato meno grave, deve limitarsi a eliminare la quantità di pena in aumento, senza poterla riversare su quella complessivamente riferibile agli altri reati unificati. Nella ipotesi in cui l'assoluzione concerne il più grave reato deve invece procedere a nuova Determinazione della pena detraendo pur sempre, nei limiti di quella già complessivamente fissata in primo grado e salvo che non vi sia sul punto appello del P.m. quella parte anche minima che nell'Esercizio del suo potere discrezionale la ritenga di riferire al reato oggetto dell'assoluzione (altrimenti si verificherebbe una illogica disparità di trattamento rispetto al caso dell'assoluzione per il reato meno grave). (V mass n 121599; (Conf mass n 160214; (Conf mass n 157694; (Conf mass n 153378; (contra mass n 150692; (contra mass n 139628).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)