Sez. L, Sentenza n. 4951 del 20/05/1994 (Rv. 486704 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - In genere | Espletamento in favore di dette Ferrovie dei servizi ex art. 26 legge n. 1236 del 1959 - Carattere autonomo del relativo rapporto di lavoro - Parificazione di quest'ultimo a quello subordinato - Limiti - Vincolatività del "nomen juris" - Condizioni - Configurazione del rapporto come subordinato, dal primo gennaio 1987, per il periodo anteriore al C.C.N.L. 23 marzo 1988 - Irrilevanza.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - In genere
Il rapporto di lavoro avente ad oggetto l'espletamento, in favore delle Ferrovie dello Stato, dei servizi indicati nell'art. 26 della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 ha carattere autonomo, giusta la qualificazione in tal senso offertane dalla stessa norma, che fa riferimento, ai fini della costituzione, allo strumento della convenzione, e che parifica tale rapporto a quello subordinato solo agli effetti dell'assicurazione obbligatoria i.v.s. Tale "nomen juris" usato dal legislatore (oltre che dalle parti all'atto della stipula della convenzione) è vincolante per l'interprete nei limiti in cui le concrete caratteristiche del rapporto riproducono quelle del "tipo" legale, senza che rilevi in contrario, per il periodo di durata del rapporto anteriore alla stipulazione del C.C.N.L. 23 marzo 1988, l'ivi avvenuta configurazione, con decorrenza dall'uno gennaio 1987 del rapporto medesimo come subordinato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Legge 30/12/1959 num. 1236 art. 26, Legge 27/07/1967 num. 668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)