Sez. 1, Sentenza n. 10395 del 21/06/2012 (Rv. 623153 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Giudizio dinanzi al G.O. per il risarcimento del danno - Azione di annullamento del provvedimento davanti al G.O. - Effetto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Nuova decorrenza - Dal passaggio in giudicato della pronuncia del giudice amministrativo.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
La domanda, proposta al giudice amministrativo, di annullamento del provvedimento lesivo è idonea, per la durata del processo amministrativo, ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nel giudizio proposto dinanzi al giudice ordinario, con la conseguenza che la prescrizione già interrotta può iniziare a decorrere nel giudizio risarcitorio davanti all'A.G.O. dal passaggio in giudicato della statuizione del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)