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Sez. U, Sentenza n. 483 del 21/07/1999 (Rv. 528820 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Decreto di espropriazione annullato dal giudice amministrativo dopo la realizzazione dell'opera pubblica - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Termine iniziale - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della pronuncia del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1999-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528820-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora il fondo privato sia stato occupato ed irreversibilmente destinato alla realizzazione dell'opera pubblica in base a provvedimento amministrativo successivamente annullato dal giudice amministrativo, il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene risorge ed è esercitabile solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di detto giudice, che, eliminando il titolo dell'acquisizione, conferisce a quest'ultima il carattere di fatto illecito, con la conseguenza che soltanto a partire da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)