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Sez. 3, Sentenza n. 995 del 10/04/1970 (Rv. 346495 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DEI VEICOLI - IN GENERE - CARATTERE SUSSIDIARIO - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346495-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DEI VEICOLI - IN GENERE - CARATTERE SUSSIDIARIO - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*

La presunzione di colpa a carico di entrambi i conducenti prevista dall'art 2054, secondo comma, cod civ ha una funzione meramente sussidiaria, nel senso che essa opera se ed in quanto non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilita. Cio postula, anzitutto, l'indagine sulle precise modalita del sinistro, dalle quali e spesso possibile desumere a chi debba essere addebitato l'evento dannoso, e, solo quando le risultanze probatorie gia acquisite al processo non offrono i necessari elementi di giudizio, la presunzione legale anzidetta comporta, per i conducenti dei veicoli venuti reciprocamente a collisione, l'Onere della prova liberatoria. Qualora, poi, dalla valutazione delle prove, resti individuato che la causa dell'evento dannoso sia stata in concreto identificata esclusivamente nel comportamento di uno solo dei conducenti, escludendosi qualsiasi infrazione alle norme di legge e di comune prudenza da parte dell'altro conducente, questi non e tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Conf 3810-68, massima n 337237 V 3639-69, massima n 343863 3497-69, massima n 343642 1742-69, massima n 340769 1246-69, massima n 339873).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)