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Sez. 3, Sentenza n. 1246 del 18/04/1969 (Rv. 339873 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - CARATTERE SUSSIDIARIO - CONSEGUENZE - INDIVIDUAZIONE DEL COMPORTAMENTO COLPOSO DI UNO DEI CONDUCENTI - ATTRIBUZIONE DELLA CAUSA ESCLUSIVA DELL'INCIDENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339873-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - CARATTERE SUSSIDIARIO - CONSEGUENZE - INDIVIDUAZIONE DEL COMPORTAMENTO COLPOSO DI UNO DEI CONDUCENTI - ATTRIBUZIONE DELLA CAUSA ESCLUSIVA DELL'INCIDENTE - CONDIZIONI.*

La presunzione di colpa a carico di entrambi i conducenti, prevista dall'art.2054, comma secondo, cod.civ., ha una funzione meramente sussidiaria, nel senso che essa opera se e in quanto non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilita. Cio postula, anzitutto l'indagine sulle precise modalita del sinistro, dalle quali e spesso possibile desumere a chi debba essere addebitato l'evento dannoso e, solo quando le risultanze probatorie gia acquisite al processo non offrono i necessari elementi di giudizio, la presunzione legale anzidetta comporta, per i conducenti dei veicoli venuti reciprocamente a collisione, l'Onere della prova liberatoria. Qualora, poi, dalla valutazione delle prove, resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei conducenti, in tale ipotesi, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve rimanere in pari tempo accertato che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, altrimenti, dovendo presumersi la colpa di quest'ultimo, egli e pur sempre tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Conf. 3810-68, massima n.337237 1353-68, massima n.332954 ed altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)